Statuto

Statuto dell’associazione studentesca
IVSA Bologna.

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita l’Associazione studentesca universitaria denominata “IVSA Bologna”, con sede legale in Ozzano dell’Emilia (BO).

Articolo 2

Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed in particolare si ispira ai princìpi di IVSA Global di cui ne condivide i valori:

  • Si impegna ad alzare lo standard dell’educazione Medico Veterinaria;
  • Supporta le attività improntate all’incremento dello standard di benessere animale;
  • Organizza e promuove seminari e iniziative culturali rivolte prevalentemente all’accrescimento formativo e culturale degli studenti di Medicina Veterinaria;
  • Incoraggia la cooperazione fra i membri dell’associazione, le associazioni studentesche e le organizzazioni internazionali;
  • Promuove e organizza scambi culturali extracurriculari tra studenti di Medicina Veterinaria associati ad IVSA e studenti provenienti da altri paesi.

 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3

Soci

Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall’art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
  • avere versato la quota associativa.

 

Al venir meno dei requisiti predetti i soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i Soci.

Articolo 4

Domanda di ammissione

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto. Sull’ammissione dei nuovi Soci delibera il Consiglio Direttivo.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell’Assemblea dei soci. Ai soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

Articolo 6

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3, salvo deroghe del Consiglio Direttivo;
  • recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente.
  • esclusione per gravi motivi deliberata dall’Assemblea dei Soci.
  • morte.

 

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell’Associazione stessa.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) L’ Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Vice Presidente;

d) Il Consiglio Direttivo;

e) Il Segretario;

f) Il Tesoriere.

Articolo 8

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all’anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in assenza dello stesso, il Vice Presidente ne farà le veci.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Ogni Socio vale un voto, indipendentemente dalla sua carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione va fatta mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede, almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea e devono essere indicati luogo, data e ora della convocazione.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

 

L’ Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) e dal Segretario.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Il suo mandato dura due (2) anni e potrà essere rieletto al massimo una (1) volta.

Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono funzioni del Presidente:

  • assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;
  • esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l’Associazione in giudizio e presso terzi;
  • controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;
  • conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;
  • amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione secondo la volontà dell’Assemblea.

 

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di  4 (quattro) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti e dura in carica n 2 (due) anni.

Il Consiglio Direttivo comprende Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, questi ultimi due eletti all’interno del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione l’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei consiglieri.

La convocazione è resa nota a mezzo comunicazione telefonica o scritta ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l’ora della convocazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
  • eleggere al proprio interno Segretario e Tesoriere;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • dare attuazione alle direttive generali deliberate dall’Assemblea dei Soci;
  • stabilire gli importi delle quote annuali associative;
  • decidere sull’ammissione dei soci.


Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Il mandato dura due (2) anni e potrà essere rieletto al massimo una (1) volta.

Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ed il suo mandato dura 2 (due) anni. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ed il suo mandato dura 2 (due) anni. Il Tesoriere agisce a sostegno del Presidente coadiuvandolo nella gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo e assiste il Presidente nella cura della conservazione dei bilanci e degli atti contabili dell’Associazione.

Articolo 14

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 15

Fondo comune

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

Gestione finanziaria

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 5 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 17

Sfiducia alle cariche istituzionali

L’Assemblea dei Soci, nel caso in cui vengano raccolte due/terzi (2/3) delle firme dei Soci, può chiedere la sfiducia del Presidente o delle altre cariche istituzionali, proponendo allo stesso tempo il nuovo membro che coprirà la carica.

Articolo 18

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 19

Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.